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Aiuti di Stato, il nuovo Regolamento de minimis alza il massimale a 300.000 euro

La Commissione Europea ha adottato il nuovo Regolamento de minimis che modifica le regole generali per gli aiuti di importo limitato e nuove norme per gli aiuti di importo limitato ai servizi di interesse economico generale.

Nuovo massimale di 300.000 euro da gennaio 2024

Secondo le nuove norme, dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030, l’importo massimale che può ricevere un’azienda secondo il regime de minimis passa da 200.000 euro a 300.000 euro in tre anni, per far fronte all’inflazione.

Il Regolamento de minimis stabilisce criteri per cui un sostegno economico conferito da uno Stato membro a un’impresa può considerarsi escluso dalle regole stabilite dai trattati europei in merito agli aiuti di Stato (art.108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea), in quanto non lede alla libera concorrenza del mercato unico.

Secondo i trattati europei, infatti, gli Stati membri di notificare tutti gli aiuti di Stato alla Commissione europea e di darvi attuazione solo dopo l’approvazione della Commissione.

Il Regolamento di abilitazione agli aiuti di Stato dell’UE consente alla Commissione di dichiarare che alcune categorie di aiuti di Stato sono compatibili con il mercato unico ed esenti dall’obbligo di notifica previsto dal Trattato.

Cosa cambia con il nuovo Regolamento

L’attuale Regolamento de minimis prevede l’esenzione per gli aiuti di importo limitato, poiché si ritiene che non abbiano alcun impatto sulla concorrenza e sugli scambi nel mercato unico. Le modifiche adottate comprendono:

 

  • L’aumento del massimale per impresa da 200.000 euro (applicabile dal 2008) a 300.000 euro in tre anni, per tenere conto dell’inflazione

     

  • L’introduzione dell’obbligo per gli Stati membri di registrare gli aiuti de minimis in un registro centrale istituito a livello nazionale o dell’UE a partire dal 1° gennaio 2026, riducendo così gli obblighi di comunicazione per le imprese

     

  • L’introduzione di “porti sicuri” per gli intermediari finanziari per facilitare ulteriormente gli aiuti sotto forma di prestiti e garanzie, non richiedendo più un trasferimento completo dei vantaggi dagli intermediari finanziari ai beneficiari finali.

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