La conversione dovrà avvenire entro il 13 ottobre
Nella giornata di ieri, 6 ottobre, il Senato ha approvato il maxi-emendamento 1.900, interamente sostitutivo del disegno di legge di conversione in legge del D.L. 104/2020 (c.d. “Decreto Agosto”).
Il provvedimento passa ora all’esame della Camera, dove è atteso in aula per giovedì 8: la conversione dovrà avvenire entro martedì 13 ottobre.
Considerati i tempi stretti, quindi, non si ritiene vi saranno ulteriori modifiche nel corso dell’iter di conversione in legge.
Di seguito, si richiamano, in sintesi, le principali novità previste dal maxi-emendamento appena approvato.
Sospensione temporanea dell’ammortamento | Nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Agosto, i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali possono non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
La quota di ammortamento non effettuata sarà imputata nel conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio saranno differite anche le quote successive: in questo modo, quindi, la durata tutale del piano di ammortamento originario viene allungata di un anno. I soggetti che si avvalgono di questa facoltà: 1. devono destinare a una riserva indisponibile gli utili per un ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata (se gli utili sono di importo inferiore, la riserva potrà essere integrata utilizzando altre riserve disponibili), 2. devono dare conto delle ragioni della deroga in Nota integrativa, indicando l’importo della riserva indisponibile e l’influenza del mancato ammortamento sulla situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico dell’esercizio. Il Mef, con apposito decreto, potrà estendere questa misura anche agli esercizi successivi, in considerazione dell’evoluzione della situazione economica conseguente all’emergenza sanitaria in corso. Ai fini fiscali, la deduzione della quota di ammortamento è ammessa a prescindere dall’imputazione al conto economico (nel rispetto, ovviamente, delle disposizioni del Tuir). |
Contributo a fondo perduto per la filiera della ristorazione | L’articolo 58 del Decreto Agosto ha previsto un fondo per finanziare l’erogazione di un contributo a fondo perduto utilizzabile per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Attualmente il Decreto riserva questo contributo alle imprese in attività alla data di entrata in vigore del decreto (15 agosto) con attività prevalente individuata dai codici Ateco 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 (mense) e 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale). L’emendamento approvato dal Senato estende invece questa possibilità anche alle attività individuate dai codici Ateco 56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole), 56.21.00 (catering per eventi, banqueting), 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale) e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00 (alberghi). |
Contributo a fondo perduto: riapertura dei termini | Viene prevista una riapertura dei termini per presentare l’istanza di accesso al contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 D.L. 34/2020 a favore dei soggetti aventi domicilio fiscale o sede operativa in comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, classificati totalmente montani (come da elenco predisposto dall’Istat, ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14.06.1993) e non inseriti nella lista indicativa dei Comuni colpiti da eventi calamitosi di cui alle istruzioni per la compilazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto. |
Semplificazioni amministrative per l’avvio di nuove imprese da parte di under 30 | I giovani al di sotto dei 30 anni di età che intraprendono (anche in forma societaria) un percorso di incubazione d’impresa o di acquisizione di un’impresa esistente possono beneficiare, nei primi tre anni di attività: – dell’esenzione dal versamento del diritto annuale alla Camera di commercio, – dell’esenzione dal pagamento di marche, bolli ed eventuali tasse di concessione governativa, – della creazione di una corsia preferenziale riguardante le procedure burocratiche, finalizzata all’accompagnamento del nuovo imprenditore nella fase di avvio dell’impresa, – di convenzioni con gli ordini professionali dei commercialisti e dei notai per la consulenza, la tenuta della contabilità e le spese notarili a tariffe agevolate. |
Credito d’imposta per i canoni di locazione: novità per le strutture turistico ricettive | Per le strutture turistico ricettive il credito d’imposta relativo all’affitto d’azienda è determinato nella misura del 50%. Se, in relazione alla stessa struttura turistica ricettiva sono stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell’immobile e uno relativo all’affitto d’azienda, il credito d’imposta spetta per entrambi i contratti. Per le imprese turistico ricettive, inoltre, il credito d’imposta spetta fino al 31.12.2020. |
Regime fiscale delle locazioni brevi | Il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Negli altri casi, l’attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale. |
Proroga versamenti da dichiarazione per i soggetti Isa | I soggetti Isa che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente possono regolarizzare i versamenti non effettuati entro il 20 agosto, senza applicazione delle sanzioni, entro il 30 ottobre 2020, con la maggiorazione dello 0,8% delle imposte dovute. |
Credito d’imposta sanificazione | L’emendamento prevede un incremento del fondo per finanziare l’erogazione del credito d’imposta sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione: in questo modo il credito d’imposta potrà essere riconosciuto in una misura maggiore, rispetto al 9,38538% attualmente previsto. |
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