IL BONUS VIENE INCREMENTATO ANCHE PER INVESTIMENTI EFFETTUATI SU EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE
Il bonus pubblicità destinato alle imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa (quotidiana e periodica) e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali è stato oggetto di diverse modifiche dalla sua entrata in vigore.
La misura di favore “ordinaria” prevede la maturazione di un credito d’imposta a condizione che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati nell’anno di accesso al beneficio superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati sui medesimi mezzi d’informazione (stampa o radio/tv) nell’anno precedente. Verificata tale condizione, il credito spetta nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati ed è concesso nei limiti massimi degli stanziamenti annualmente previsti e dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti de minimis.
Dallo scorso anno è stata introdotta una misura “straordinaria” volta ad incentivare ulteriormente gli investimenti nel settore dell’editoria e dell’informazione, eliminando il requisito dell’incremento delle spese rispetto al periodo d’imposta precedente.
Tali variazioni hanno comportato l’introduzione del credito nella misura unica del 50% del valore degli investimenti correnti, venendo meno il requisito dell’incremento minimo dell’1% rispetto agli investimenti effettuati l’anno precedente.
Per il biennio 2021-2022 la Legge di bilancio 2021 ha invece stabilito uno stanziamento di risorse per i soli investimenti pubblicitari sui giornali, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mantenendo per tali investimenti la disciplina derogatoria più favorevole introdotta nell’anno 2020 (credito calcolato sull’intero investimento pubblicitario), senza ricomprendere gli investimenti sulle radio e televisioni.
Il decreto Sostegni bis ha modificato integralmente la normativa, rifinanziando anche gli investimenti su emittenti radiotelevisive.
Limitatamente agli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta è concesso, ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, entro il limite massimo di 90 milioni di euro (che costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022).
Il beneficio è concesso nel limite di:
- 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e
- 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
La citata disposizione prevede che per l’anno 2021 la comunicazione telematica, volta ad effettuare la prenotazione delle risorse, potrà essere presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre 2021, utilizzando il modello ministeriale disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate.
Viene pertanto prevista la riapertura dei termini per l’invio delle domande di accesso al bonus pubblicità; le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2021 restano comunque valide e non vanno ritrasmesse.
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