Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza: cos’è e quali sono le novità introdotte
A partire dall’entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, le aziende devono dotarsi su base volontaria di un apparato di controllo organizzativo e amministrativo-contabile adeguato alla propria dimensione e alla complessità aziendale.
In base a tale disposizione, l’imprenditore individuale deve adottare tutte le misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio tutte le iniziative necessarie a farvi fronte, mentre l’imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato.
L’aspetto però più rilevante è che l’art. 3 del Codice della Crisi stabilisce i parametri per ritenere necessaria l’attuazione di misure per l’emersione della crisi quali:
Rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico – finanziario
- Verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali per la previsione di cui al comma 4 ovvero:
- L’esistenza di debiti per retribuzioni scadute da almeno trenta giorni pari a oltre le metà dell’ammontare.
- L’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti
- L’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanti giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualche forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni
- L’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’articolo 25 del Ccii.
- Ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all’articolo 13, comma 2.
Appare evidente come l’imprenditore stesso debba pertanto su base volontaria dotarsi di un adeguato assetto organizzato contabile per monitorare in modo continuativo le performance della propria azienda, attraverso l’elaborazione di attendibili proiezioni economiche – finanziarie ed escludere la responsabilità diretta e quindi il proprio coinvolgimento patrimoniale nel caso la propria azienda dovesse entrare in stato di crisi e non superare la composizione negoziale (Cnc) della stessa.
Qualora lo stato di crisi sia accertata e conclamata (ovvero squilibrio economico- finanziario o mancato rispetto dei segnali di previsione) l’imprenditore dovrà chiedere al Segretario Generale della Camera di Commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa, la nomina di un esperto indipendente qualora risulti ragionevole perseguire il risanamento dell’impresa. L’esperto in questione avrà il compito di agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori e gli altri eventuali soggetti interessati al fine di individuare una soluzione per il superamento dello stato di crisi.
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