FOCUS DECRETO SOSTEGNI BIS
Con l’art 20 rubricato “Modifiche alla disciplina del credito di imposta per beni strumentali nuovi” il Decreto Sostegni Bis approvato lo scorso 20 maggio dal CdM si apporta una modifica alla disciplina dei beni strumentali già modificata dalla legge di Bilancio 2021.
In particolare, viene aggiunto dopo il comma 1059 dell’art 1, il comma 1059 bis che stabilisce quanto segue:
“Per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale”
Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2021 ha esteso fino al 31 dicembre 2022 la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi:
- potenziando e diversificando le aliquote agevolative
- incrementando le spese ammissibili
- ampliandone l’ambito applicativo
- anticipando la decorrenza dell’innovata disciplina al 16 novembre 2020
Nel dettaglio si prevede che possano fruire del credito d’imposta le imprese che:
- a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2022
- oppure entro il 30.06.2023 (se entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione)
effettuino investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato
Il credito d’imposta spetta:
- alle imprese e ai professionisti (con riferimento ad alcuni investimenti) residenti in Italia ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti
Non spetta alle imprese:
- in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale
- destinatarie di sanzioni interdittive
Condizione per avere l’agevolazione in esame sono:
- il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro
- e il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.
L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi e sono previste delle esclusioni, ed in particolare sono esclusi:
- i veicoli
- i fabbricati e i beni materiali strumentali per i quali sia previsto un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%
- fabbricati e costruzioni
- beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge di stabilità 2016
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti
Il credito d’imposta spetta in misura differenziata a seconda della tipologia di beni ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo; fanno eccezione gli investimenti effettuati nel periodo 16.11.2020 – 31.12.2021 da parte dei soggetti con ricavi / compensi inferiori a € 5 milioni, per i quali il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.
Il credito d’imposta spetta nella misura del 10% del costo sostenuto, alle imprese che effettuano:
- investimenti in beni strumentali materiali, purché diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro
- investimenti in beni strumentali immateriali diversi da software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0 (indicati nell’allegato B annesso alla medesima legge 11 dicembre 2016, n. 232), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro
ll credito spetta nella misura del 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile (come definito ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81)
Il credito spetta nella misura del 6% per gli stessi investimenti se effettuati dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
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