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Decreto agevolazioni fiscali in vigore dal 30 marzo

È in vigore dal 30 marzo 2024 il Decreto Agevolazioni fiscali, D.L. n. 39/2024. Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2024, contiene molte novità, tra cui l’eliminazione, per gli interventi successivi alla sua entrata in vigore, di quasi tutte le fattispecie per le quali risulta ancora vigente l’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni.

Il decreto contiene misure urgenti anche in materia fiscale e, all'articolo 6, è stato introdotto anche un nuovo obbligo per i Crediti di Imposta, che riportiamo di seguito.

 

 

Misure per il monitoraggio di Transizione 4.0

Ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge

 

La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti di cui al primo periodo. La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 ai sensi dell’articolo 1, comma 191, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 

 

Per le finalità di cui al presente articolo, con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni di cui al presente comma.

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