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MIMIT, DL Pnrr: al via Transizione 5.0, 6,3 miliardi per la sfida green e digitale delle imprese

Si compone di 21 commi – a testimoniare la complessità della normativa, come già anticipato dalle prime anticipazioni – l’articolo 41 del decreto legge che detta “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” (decreto PNRR) approvato il 26 febbraio dal Governo. Si tratta del testo che scrive le regole del nuovo Piano Transizione 5.0.

Il decreto legge è operativo già dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e dovrà poi essere convertito in legge nei sessanta giorni successivi. 

Per la sua applicazione occorrerà attendere un importante decreto attuativo che dovrebbe essere emanato entro marzo.

 

Vediamo ora insieme i punti essenziali della normativa:

 

Beneficiari

Tutte le imprese, senza distinzione di forma giuridica, settore, dimensione o regime fiscale. Sono escluse specificamente le imprese in difficoltà finanziaria o che hanno ricevuto sanzioni interdittive; si richiede inoltre il rispetto delle norme sulla sicurezza e i contributi previdenziali.

 

Periodo agevolato: 

dal 01/01/2024 al 31/12/2025.

 

Spese agevolate

Investimenti in strutture produttive nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.

 

1- BENI STRUMENTALI 4.0 (stanziati 3.780mln€) - condizioni per l'accesso:

  • Effettuare un investimento in almeno un bene strumentale materiale e immateriale 4.0* previsti agli allegati A e B del piano Transizione 4.0

  • Questi beni devono essere inseriti in un progetto di innovazione che consenta di ottenere una riduzione dei consumi energetici

  • La riduzione dei consumi deve essere pari ad almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale oppure ad almeno il 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento. Tale riduzione è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio di effettuazione degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.
     

*l'elenco dei beni immateriali 4.0 viene ampliato anche ai sistemi di monitoraggio dei consumi.

 

Nell'ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici nelle misure di cui sopra, superiori ad un importo di 40mila €, sono inoltre agevolabili:

 

2 - SISTEMI PER AUTOPRODUZIONE E AUTOCONSUMO DI ENERGIA (stanziati 1.890mln€), compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta; sono ammessi anche i moduli fotovoltaici purché prodotti negli Stati membri dell’UE e con efficienza pari ad almeno il 21,5%. Per i soli pannelli è prevista una maggiorazione del:

  • 120% per i moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’UE con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;

  • 140% per i moduli prodotti negli Stati membri dell’UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0%
     

Si arriva così a un incentivo potenziale del 63% (45% di aliquota massima del Transizione 5.0 con la maggiorazione del 140% della base imponibile). La maggiorazione si applicherà sulla sola parte relativa ai pannelli fotovoltaici.


Il piano Transizione 4.0 resta operativo per tutti gli investimenti nei beni previsti negli allegati A e B che 

  • non generano risparmio, oppure

  • generano risparmio sotto le soglie minime previste dal Transizione 5.0.
     

3 - FORMAZIONE (stanziati 630mln€) - condizioni per l'accesso:
 

  • se finalizzata all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi

  • nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali

  • fino a un massimo di 300mila€

  • erogata da soggetti esterni individuati con decreto del MIMIT

 

Aliquote:

  • 35% per la quota di investimenti fino a 2,5mln€

  • 15% per la quota di investimenti tra i 2,5mln€ e i 10mln€

  • 5% per la quota di investimenti oltre i 10mln€ e fino a 50mln€ per anno per impresa beneficiaria.
     

Le aliquote possono aumentare in funzione della percentuale di riduzione dei consumi energetici alternativamente della struttura produttiva o del processo interessato.

 

Se la riduzione dei consumi è più del 6% per la struttura produttiva o del 10% per i processi, diventano: 40% - 20% - 10%
Se la riduzione è più del 10% per la struttura produttiva o del 15% per i processi: 45% - 25% - 15%

 

Adempimenti:

Le imprese dovranno produrre, prima e dopo aver effettuato l'investimento, n. 3 certificazioni e n. 2 comunicazione al MIMIT.

  • Comunicazioni: in attesa di Decreto attuativo che illustri il contenuto

  • Certificazioni: 1. ex ante, che certifichi l'ammissibilità dell'investimento, in termini di riduzione dei consumi 2. ex post che certifichi il completamento dello stesso e l'interconnessione dei beni. Per le PMI le spese sostenute per adempiere a tali obblighi sono riconosciute in aumento del credito di imposta fino a 10mila€.

  • Certificazione contabile: che attesti l'effettivo sostenimento delle spese; per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, il costo della certificazione, fino a € 5mila, potrà essere aggiunto al credito di imposta spettante. 
     

Ci sono poi anche oneri documentali. In particolare, bisognerà conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
 

Anche per il Transizione 5.0 è previsto il meccanismo del Recapture: “se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo”.

 

Fruizione del beneficio:

Credito utilizzabile in compensazione, in un'unica quota entro il 31/12/2025 (l'ammontare non ancora utilizzato a questa data è utilizzabile nelle successive 5 annualità in quote di pari importo).

La procedura non è automatica, ma si deve attendere delibera MIMIT.

“il Ministero delle imprese e del made in Italy, prima della comunicazione ai soggetti beneficiari, trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e l’Agenzia delle entrate, l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche. Il credito d’imposta concesso è disponibile decorsi dieci giorni dalla comunicazione ai beneficiari del provvedimento di concessione”.

C’è un’altra ragione per muoversi subito: le risorse sono definite e il Ministero attiverà un contatore (come per la Sabatini, per esempio), per cui al termine delle risorse dovrebbe scattare la chiusura.

 

Cumulabilità:

Il credito d’imposta Transizione 5.0 è cumulabile con altri incentivi che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

 

Non è invece cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altre agevolazioni finanziate con fondi europei, con il credito d’imposta Transizione 4.0 (come dicevamo, se si entra nell’alveo del 5.0 si esce da quello del 4.0) e con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica.

 

 

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