Il decreto del 12 febbraio modifica le condizioni di ammissibilità per le PMI: saranno attuate a decorrere dal 15 marzo 2019
Il 12 febbraio il Ministero dello Sviluppo Economico ha decretato nuove condizioni di ammissibilità per le PMI al Fondo di Garanzia, e saranno attive a decorrere dal 15 marzo 2019.
Vediamo ora insieme la scheda riepilogativa con le modifiche già inserite:
Soggetti beneficiari
Sono ammissibili alla garanzia le PMI che svolgono una qualsiasi attività economica, ad eccezione di quelle rientranti nel settore agricoltura, silvicoltura e pesca, attività finanziarie e assicurative, amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria, personale domestico, organizzazioni ed organismi extraterritoriali.
Condizioni di ammissibilità
La garanzia è concessa a favore dei soggetti beneficiari tramite due modalità:
- Garanzia diretta su richiesta dei soggetti finanziatori, anche in qualità di capofila di pool di soggetti finanziatori
- Riassicurazione e controgaranzia su richiesta dei soggetti garanti, anche in qualità di capofila di pool di soggetti garanti
Operazioni ammesse
Le operazioni finanziarie ammissibili devono essere direttamente finalizzate all’attività di impresa, devono avere una durata stabilita e certa, non possono riguardare attività connesse all’esportazione, non devono essere deliberate da più di sei mesi. Nel caso di operazioni di sottoscrizione di minibond, sono ammissibili solo se non prevedono obblighi di conversione. Ci sono poi regole particolari per le operazioni finanziarie a fronte di investimenti o a rischio tripartito.
Pre-requisiti legati all’assenza di inadempienze (casistiche relative a mancati rimborsi e sofferenze bancarie) e a eventuali procedure di liquidazione. Regole relative al merito creditizio, valutato dal Gestore del Fondo sulla base del livello di rischiosità (con norme specifiche per le startup). In alcuni casi non è necessario il merito di credito: startup-innovative (con determinati paletti), operazioni di microcredito, di importo ridotto, a rischio tripartito, Resto al Sud.
Timeline
Decorrenza dal 15 marzo 2019
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