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Piano Transizione 5.0 in Gazzetta Ufficiale: arriva il testo definitivo del Decreto-legge 19 del 2 marzo 2024

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” che, all’articolo 38, contiene il testo definitivo del piano Transizione 5.0.

 

Il provvedimento è già in vigore dal 2 marzo 2024 ma, trattandosi di un decreto-legge di emanazione governativa, dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni. 

 

Le novità rispetto alle bozze precedenti:

Qui di seguito riportiamo le novità rispetto alle bozze precedenti, il testo definitivo porta infatti alcune differenze di carattere sia formale che sostanziale.

 

Le novità principali sono relative alla procedura di fruizione del beneficio e al ruolo del GSE che diventa il soggetto principale a cui le imprese dovranno rivolgersi e che potrà dotarsi di mezzi opportuni utilizzando 45 milioni dei 63 milioni complessivamente assegnati al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la realizzazione della piattaforma e il funzionamento dell’incentivo.

 

Come si fruisce dell’incentivo:

Questa è la procedura per fruire dell’incentivo:

 

  • Le imprese dovranno presentare al Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE) la certificazione ex ante, che attesta le caratteristiche del progetto di investimento e i risultati conseguibili, nonché la comunicazione ex ante con la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso.

  • Il GSE verifica la completezza della documentazione e trasmette al Ministero sia l’elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell’agevolazione sia l’importo del credito che, se ci sono risorse disponibili, risulta a questo punto “prenotato”.

  • Viene introdotta la necessità, da parte delle aziende fruitrici, di inviare al GSE comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione. In base a tali comunicazioni è determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato. Saranno quindi ammesse variazioni in diminuzione (es. minori investimenti o minor risparmio) ma non in aumento. Il senso è di liberare al più presto risorse prenotate ma non utilizzabili.

  • Al termine dell’investimento l’impresa si rivolge nuovamente al GSE inviando una comunicazione di completamento dell’investimento corredata dalla certificazione ex post.

  • A questo punto il GSE trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’ammontare definitivo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione.

  • A questo punto occorre attendere cinque giorni dalla trasmissione, da parte di GSE all’Agenzia delle Entrate, dei dati definitivi e presentare entro la data del 31 dicembre 2025 il modello F24 per la fruizione del credito. Se l’impresa non ha capienza per fruire dell’intero credito, può riportare in avanti e utilizzare in cinque quote annuali di pari importo l’ammontare non ancora utilizzato.
     

I controlli del GSE:

L’altra novità è nel meccanismo dei controlli che farà il GSE. Mentre finora doveva essere l’Agenzia delle Entrate a chiedere l’intervento del GSE per le valutazioni tecniche, il testo definitivo dispone che “Sulla base della documentazione tecnica prevista dal presente articolo nonché della eventuale ulteriore documentazione fornita dalle imprese, ivi inclusa quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei consumi energetici, il GSE, effettua, entro termini concordati con l’Agenzia delle entrate, i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal presente articolo per la fruizione del beneficio”.

 

Il nuovo ruolo del GSE va accolto con favore: con la garanzia di un controllo da parte di un ente con competenze tecniche si dovrebbero infatti evitare le situazioni verificatesi con il credito d’imposta per le attività di Ricerca, Sviluppo, Innovazione e Design.

 

Le spese sostenute dovranno essere “congrue”:

Nel comma 17 che demanda i dettagli al decreto attuativo, si specifica che occorrerà produrre documentazione in grado di dimostrare la congruità e la pertinenza delle spese sostenute.

 

Salta il divieto di cumulo con i fondi UE:

L’ultima novità sostanziale è che viene eliminato il divieto di cumulo con altre agevolazioni finanziate con fondi europei, che quindi sono possibili.

Resta invece il divieto di cumulo con il piano Transizione 4.0 e con il credito d’imposta per la ZES Unica.

           

                                                                                                        (Fonte: Innovation Post)

 

Come dicevamo all’inizio, ci aspettiamo nuovi aggiornamenti fino al decreto attuativo ma è importante considerare già queste modifiche come materia di studio in relazione ai progetti e agli investimenti aziendali, così da poter iniziare a impostare il lavoro e usufruire del beneficio. Consigliamo, pertanto, una call insieme nei prossimi giorni in modo da rendere operativo il lavoro: potete rispondere direttamente a questa email con le vostre disponibilità e sarà nostra premura contattarvi.

 

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