Nuove agevolazioni per le imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per nuovi farmaci, inclusi i vaccini, sono previste dalla legge di conversione del decreto Sostegni bis
Nuove agevolazioni per le imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per nuovi farmaci, inclusi i vaccini, sono previste dalla legge di conversione del decreto Sostegni bis. In particolare, è previsto un credito d’imposta nella misura del 20% dei costi sostenuti, dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030, per la ricerca fondamentale, la ricerca industriale, lo sviluppo sperimentale e per gli studi di fattibilità necessari per il progetto di ricerca e sviluppo. Il bonus è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello di maturazione e non è soggetto ai limiti di compensabilità.
Il bonus è riconosciuto nella misura del 20% dei costi sostenuti, dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030, per la ricerca fondamentale, la ricerca industriale, lo sviluppo sperimentale e per gli studi di fattibilità necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata.
Il credito d’imposta spetta fino a un importo massimo di 20 milioni di euro annui per ciascun beneficiario e non è cumulabile, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altre agevolazioni sotto forma di credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo.
Soggetti beneficiari:
Il credito d’imposta spetta alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo in Italia nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell’elenco dei Paesi con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito.
Importo ammesso:
Il tax credit spetta fino a un importo massimo di 20 milioni di euro annui per ciascun beneficiario. Il bonus è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello di maturazione e non è soggetto ai limiti di compensabilità.
Spese ammissibili:
Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, sono considerati ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, tutti i costi sostenuti per:
– ricerca fondamentale
– ricerca industriale
– sviluppo sperimentale e studi di fattibilità necessari per il progetto di ricerca e
– sviluppo nel corso della sua durata
È espressamente esclusa la cumulabilità del tax credit, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altre agevolazioni sotto forma di credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo.
I costi ammissibili per i progetti di ricerca e sviluppo sono imputati a una specifica categoria di ricerca e sviluppo e rientrano nelle seguenti categorie:
– spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto
– costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto
– costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto, anche se, tale tipologia di costi è espressamente esclusa dall’art. 31 tra le spese ammissibili
– costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto
– spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto
Infine, si evidenzia che spetta all’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e alla Commissione Tecnico Scientifica la descrizione di innovatività, la sua valutazione e il conferimento dello status di medicinale innovativo che presuppone la valutazione di tre elementi basilari:
- bisogno terapeutico
- valore terapeutico aggiunto
- robustezza delle prove scientifiche sottoposte dall’azienda a supporto della richiesta di innovatività
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