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Ricerca e sviluppo: credito d’imposta del 20% per nuovi farmaci e vaccini

Nuove agevolazioni per le imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per nuovi farmaci, inclusi i vaccini, sono previste dalla legge di conversione del decreto Sostegni bis

Nuove agevolazioni per le imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per nuovi farmaci, inclusi i vaccini, sono previste dalla legge di conversione del decreto Sostegni bis. In particolare, è previsto un credito d’imposta nella misura del 20% dei costi sostenuti, dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030, per la ricerca fondamentale, la ricerca industriale, lo sviluppo sperimentale e per gli studi di fattibilità necessari per il progetto di ricerca e sviluppo. Il bonus è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello di maturazione e non è soggetto ai limiti di compensabilità.

Il bonus è riconosciuto nella misura del 20% dei costi sostenuti, dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030, per la ricerca fondamentale, la ricerca industriale, lo sviluppo sperimentale e per gli studi di fattibilità necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata.

Il credito d’imposta spetta fino a un importo massimo di 20 milioni di euro annui per ciascun beneficiario e non è cumulabile, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altre agevolazioni sotto forma di credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo.

Soggetti beneficiari:

Il credito d’imposta spetta alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo in Italia nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell’elenco dei Paesi con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito.

Importo ammesso:

Il tax credit spetta fino a un importo massimo di 20 milioni di euro annui per ciascun beneficiario. Il bonus è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello di maturazione e non è soggetto ai limiti di compensabilità.

Spese ammissibili:

Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, sono considerati ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, tutti i costi sostenuti per:

– ricerca fondamentale

– ricerca industriale

– sviluppo sperimentale e studi di fattibilità necessari per il progetto di ricerca e

– sviluppo nel corso della sua durata

È espressamente esclusa la cumulabilità del tax credit, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altre agevolazioni sotto forma di credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo.

I costi ammissibili per i progetti di ricerca e sviluppo sono imputati a una specifica categoria di ricerca e sviluppo e rientrano nelle seguenti categorie:

– spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto

– costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto

– costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto, anche se, tale tipologia di costi è espressamente esclusa dall’art. 31 tra le spese ammissibili

– costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto

– spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto

Infine, si evidenzia che spetta all’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e alla Commissione Tecnico Scientifica la descrizione di innovatività, la sua valutazione e il conferimento dello status di medicinale innovativo che presuppone la valutazione di tre elementi basilari:

  1. bisogno terapeutico
  2. valore terapeutico aggiunto
  3. robustezza delle prove scientifiche sottoposte dall’azienda a supporto della richiesta di innovatività

 

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