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Rivalutazione dei beni d’impresa

COME SI EFFETTUA

In sede di approvazione del bilancio d’esercizio, le imprese che hanno deciso di aderire alla rivalutazione dei beni d’impresa devono dare conto di tale scelta nei relativi documenti contabili e societari. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare che la rivalutazione non ecceda i limiti di valore previsti dalla normativa. La rivalutazione va annotata nell’inventario e nella nota integrativa; può essere effettuata con valenza fiscale o anche solo civilistica e la sua contropartita contabile è una riserva di patrimonio netto. L’assemblea deve deliberare in merito all’apposizione del vincolo di sospensione di imposta della riserva di rivalutazione.

La prossima scadenza per l’approvazione del bilancio d’esercizio relativo al periodo d’imposta 2020 vede le società che hanno deciso di accedere alla rivalutazione dei beni d’impresa coinvolte in una serie di adempimenti collegati alla necessità di dare evidenza nei documenti di bilancio di tale scelta.

Quali beni si possono rivalutare e con quali modalità
L’articolo 110 del D.L. n. 104/2021 (decreto Agosto) ha previsto a favore delle società di capitali ed enti commerciali che redigono il bilancio in base agli OIC e, tra gli altri, anche dei soggetti non residenti con S.O. in Italia, la rivalutazione dei seguenti beni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio di riferimento):

– beni materiali e immateriali (marchi, brevetti, licenze, ecc., con eccezione di avviamento e «meri» costi pluriennali), esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa;

– partecipazioni in società controllate e collegate, purché costituenti immobilizzazioni finanziarie.

Con specifico riferimento all’ambito oggettivo di applicazione della norma, l’Organismo italiano di contabilità ha reso i seguenti chiarimenti:

– possono essere oggetto di rivalutazione anche i beni immateriali ancora tutelati giuridicamente alla data di chiusura del bilancio in cui è effettuata la rivalutazione anche se i relativi costi, seppur capitalizzabili nello stato patrimoniale, sono stati imputati interamente a conto economico. Secondo l’OIC, tale assunto trova la sua ratio nel fatto che non sarebbe corretto generare una disparità di trattamento tra le società che hanno deciso di iscrivere a conto economico i costi di registrazione di un marchio rispetto a quelle che, a parità di condizioni, hanno deciso di capitalizzare tali costi tra i beni immateriali. Tuttavia, ha aggiunto l’OIC, la rivalutazione dei beni immateriali tutelati, non iscritti nello stato patrimoniale, rileva ai fini civilistici. L’applicazione del principio di derivazione dovrebbe comunque comportare anche la rilevanza fiscale della rivalutazione. A tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate con l’interpello n. 956/343/2021 ha abbracciato la tesi dell’OIC, rilevando che il riconoscimento dei maggiori valori fiscali non è subordinato alla ricorrenza di presupposti oggettivi e soggettivi autonomi, ma è legato – in presenza di una rivalutazione tecnico-contabile dell’asset – a una scelta del contribuente e al versamento dell’imposta sostitutiva

– il limite massimo di 20 anni della vita utile dei marchi può essere prolungato per ulteriori 20 nei limiti temporali di efficacia della tutela giuridica. Questa possibilità, in deroga al paragrafo 71 dell’OIC 24, evita che l’intera rivalutazione sia ammortizzata in un arco temporale molto limitato, inferiore alla durata residua della tutela giuridica;

– con specifico riferimento alle immobilizzazioni che comprendono beni separabili è stato chiarito che occorre individuare distinti valori di rivalutazione: l’esempio sono il fabbricato e il terreno sottostante;

– oltre alle partecipazioni immobilizzate di controllo e collegamento, possono essere rivalutate anche le joint venture.

I suddetti beni possono essere rivalutati:

– ciascuno in modo distinto senza, perciò, dover rivalutare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria;

– nel limite del valore ad essi attribuibile in base alla loro consistenza, capacità produttiva, effettiva possibilità di utilizzazione economica nell’impresa ovvero ai valori correnti.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 ovvero nel bilancio al 31 dicembre 2020 (c.d. “bilancio di rivalutazione”).

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